Victor Insurance Italia s.r.l. Sede in viale Bodio 29/B, 20158 Milano
Capitale Sociale: Euro 380.000 = i.v.
Reg. Imp. MI – N. Iscriz. e C.F.: 0958781096 P.I.: 0958781096
R.E.A. MI-210023
Iscritta al R.U.I. dal 20/09/2016 – Sezione A / Agenti – N. Iscriz. A000556872
Soggetta a vigilanza IVASS
e-mail: info@victorinsurance.it
Il contraente, l’assicurato e il beneficiario hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami di pertinenza dell’intermediario Victor insurance Italia s.r.l. utilizzando in alternativa uno dei seguenti canali:
a mezzo posta ordinaria all’indirizzo:
Victor Insurance Italia s.r.l.
Viale Luigi Bodio, 29/B
20158 Milano
Una volta ricevuto il reclamo, Victor Insurance Italia s.r.l. provvederà senza ritardo all’Impresa di assicurazione dandone contestuale notizia all’avente diritto. Le Imprese sono direttamente responsabili della gestione dei reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvalgono, e forniranno riscontro all’avente diritto entro 45 giorni dalla ricezione degli stessi con le medesime modalità utilizzate dall’avente diritto per il suo invio.
L’avente diritto, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di Victor Insurance Italia s.r.l. o dell’impresa entro il termine di legge, può rivolgersi all’IVASS, Servizio di Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo medesimo.
L’avente diritto ha, a partire dal 15 gennaio 2026, la facoltà di rivolgersi all’Arbitro Assicurativo qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( www.arbitroassicurativo.org ), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.
L’avente diritto ha la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria ovvero di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra cui ad esempio, la possibilità di adire l’Organo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato del luogo di residenza o di domicilio principale del Contraente o dei soggetti che intendano far valere i diritti derivanti dal contratto.
In caso di rapporto di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221, i reclami sono gestiti dall’intermediario che ha il rapporto diretto con l’impresa di assicurazione, la quale ultima provvederà a comunicare l’esisto del reclamo stesso.